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gennaio 2016
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Gentile partner commerciale,
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Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore diverse nuove modifiche legislative delle quali l'abbiamo già informata per iscritto a dicembre. Di seguito, le abbiamo nuovamente riassunto le modifiche che la riguardano maggiormente:
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1. Legge federale sul credito al consumo (LCC)
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La modifica della LCC che la riguarda maggiormente concerne il diritto di revoca: il cliente ha il diritto, per un periodo pari a 14 giorni (fino a questo momento erano 7), di recedere dal contratto di finanziamento/leasing. Il termine decorre dal momento in cui il cliente riceve un esemplare del contratto.
Importante: Il rischio di una consegna dell'oggetto PRIMA della scadenza del termine di revoca è a Suo carico. Lei è, quindi, direttamente responsabile, in caso di revoca, della riconduzione dell'automezzo e del calcolo dell'utilizzo con il cliente.
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- Novità in materia di diritto di revoca: 14 giorni
- Il termine decorre dal ricevimento del contratto
- Il rivenditore si assume il rischio di una consegna anticipata
- Pagamento individuale come da Sua richiesta
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2. Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
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La modifica della LRD che la riguarda maggiormente concerne il finanziamento e il leasing per le aziende. La novità consiste nel fatto che, in caso di aziende, dobbiamo individuare di volta in volta il/i detentore(i) del controllo.
A tal proposito, riceverà in futuro il nuovo formulario K. Su tale formulario devono essere riportate tutte le persone fisiche che detengono nell'azienda quote pari o superiori al 25% del capitale o dei voti.
Qualora tali persone non possano essere individuate o qualora nessuno detenga una quota pari o superiore al 25% del capitale o dei voti, occorre indicare la persona che esercita altrimenti il controllo. Può trattarsi, p.es., dell'amministratore.
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- La modifica riguarda le aziende
- È necessario il nuovo formulario K
- Occorre determinare le persone che detengono quote pari almeno al 25% del capitale o dei voti
- In alternativa: individuazione della persona che detiene il controllo (p.es. amministratore)
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3. Divieto di pubblicità aggressiva
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Entra in vigore, per la prima volta, il divieto di pubblicità aggressiva e l'autoregolamentazione ad esso correlata per leasing e crediti. Non è più ammessa, p.es., la pubblicità rivolta specificatamente ad adolescenti o l'impiego di determinate immagini, come ad esempio le banconote.
La convenzione sulla pubblicità prevede, inoltre, che i clienti, all'atto della domanda, vengano avvisati dei rischi di un'assunzione di credito/leasing. Riceverà, quindi, a breve, per posta, dei nuovi moduli di domanda via fax. Inoltre, tale avviso verrà integrato anche nella nostra domanda online.
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La ringraziamo per l'attenzione e l'osservanza che vorrà riservare alle presenti modifiche.
Distinti saluti Cembra Money Bank SA
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Il suo Sales Area Manager
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